"La scuola consegue tanto meglio il proprio scopo quanto più pone l'individuo in condizione di fare a meno di essa" (Ernesto Codignola, in John Dewey, Scuola e società, 1969)
Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Normativa di riferimento: art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Destinatari: Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o piu' D.P.C.M. devono essere determinate le modalita' di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti
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Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Normativa di riferimento: art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Destinatari: Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o piu' D.P.C.M. devono essere determinate le modalita' di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti